Art. 66.
(Promulgazione e pubblicazione della legge regionale).

      1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della regione con la formula: «L'Assemblea legislativa regionale ha approvato, il Presidente della regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma».
      2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
      3. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale.